Secondo la S.C. la comunicazione di cancelleria avvenuta a mezzo fax, a norma dell’art. 136 ultimo comma c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n.273/2005, si presume correttamente avvenuta una volta dimostrato l’inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, spetta a quest’ultimo dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione.
Cassazione civile, sez. VI, 2 aprile 2013, n. 8013