Caccia: l’uso di richiami privi di anello inamovibile numerato è sanzionato unicamente in via amministrativa. Costituisce illecito penale l’esercizio della caccia con l’ausilio di richiami vivi vietati
L’esercizio della caccia con richiami non autorizzati, nella fattispecie da individuarsi in richiami vivi abusivi in quanto privi dello anello di identificazione inamovibile e numerato, è sanzionato unicamente in via amministrativa avuto conto del disposto combinato degli artt. 5, comma 7 (per cui è vietato l’uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali ..) e 31, comma 1, lett. h della Legge sulla Caccia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).
Diversamente integra illecito penale la condotta dell’esercizio della caccia con l’ausilio di richiami vivi vietati quali “uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”, secondo il combinato disposto degli artt. 30, comma 1, lett. h e 21, comma 1 lett. r della medesima legge.
Cassazione penale, sez. III, 17 marzo 2009, n. 11581