La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società esclude la legittimazione dei suoi soci ad agire in giudizio per ottenere l’equa riparazione per irragionevole durata di altro processo.
Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società esclude la legittimazione dei suoi soci ad agire in giudizio per ottenere l’equa riparazione per irragionevole durata di altro processo, di cui la società sia stata parte, in quanto la scelta di farsi cancellare dal registro delle imprese implica la tacita rinuncia della società al credito in questione, essendo incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento e liquidazione del medesimo.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione civile, sez. unite, 12 marzo 2013, n. 6072