Nel caso delle canne fumarie la giurisprudenza ha ravvisato la necessità del previo rilascio del permesso di costruire, qualora esse non si presentino di piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile, e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile.
In caso di sostituzione di una canna fumaria avente le stesse dimensioni e identica localizzazione rispetto alla precedente, l’intervento andrebbe considerato di manutenzione straordinaria, soggetto comunque anch’esso a sanatoria, come dispone l’allegato 1 del d.l. 269/2003.
TAR Lazio Roma, sez. II quater, 2 ottobre 2014, n. 10134