La caparra può essere validamente costituita anche mediante consegna al promittente venditore di un assegno bancario anziché mediante il versamento della somma per contanti atteso che l’art. 1197, primo comma, C.C. consente al debitore di liberarsi dell’ obbligazione eseguendo una prestazione diversa con il consenso del debitore.
In particolare se il contratto ha per oggetto un’obbligazione pecuniaria e il debitore, in luogo del pagamento del debito, versa un assegno bancario emesso in favore del creditore, il consenso di quest’ultimo è desumibile dall’avere accettato un mezzo e un luogo di pagamento diversi da quelli dovuti per legge.
Neppure impedisce la valida costituzione della caparra la mancata riscossione dell’assegno da parte del creditore (prenditore) se ciò dipenda da ragioni a lui imputabili.
Se il venditore ha accettato la dazione della caparra con assegno bancario è suo onere quello di porre all’incasso il titolo, nel senso che, ove l’assegno non venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell’assegno bancario – che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra – è riferibile unicamente al suo stesso comportamento.
D’altra parte – osserva la Corte – se si consentisse al venditore che riceve la caparra a mezzo assegno bancario di liberarsi dalle proprie obbligazioni semplicemente non ponendo all’incasso l’assegno qualora non voglia più dare esecuzione al contratto risulterebbe evidente il deficit di tutela in favore della parte adempiente.
Come già deciso in tema di pagamento a mezzo assegno bancario (Cass. n. 12079/2007) “in base alla regola di correttezza posta dall’articolo 1175 cod. civ. , l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’ incasso del titolo di credito da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore. Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria, tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione”, con conseguente estinzione dell’obbligazione, ex art. 1197 cod. civ.” .
Ne consegue che, nei casi in cui la caparra è costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.