«La giurisprudenza è costante nel ritenere che il falso in carta di
identità configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 477 [Falsità meteriale commessa da pubblico ufficiale in
certificati o autorizzazioni amministrative] e non quella
di cui all’art. 479 c.p. [Falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici], posto che la carta d’identità rientra tra i
documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato – e non
di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed
obblighi a carico della P.A. – la cui specifica finalità è solo quella
di consentire l’esatta identificazione delle persone (fattispecie in
tema di falsificazione per induzione) (Sez. 5, Sentenza n. 508 del
28/09/2006 Ud. (dep. 12/01/2007) Rv. 235689; massime precedenti
conformi: N. 12280 del 1990 Rv. 185266)».