Cassazione civile sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5403
Opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada: l’onere della prova della notifica del verbale spetta all’ente pubblico.
«In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale»
Cassazione civile sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5403