Per conservare l’alloggio popolare in caso di separazione è necessario che il giudice disponga l’assegnazione in favore del coniuge.
L’assegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, ancorché disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell’assegnatario, attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare l’assegnatario stesso (Cass. 24 aprile 2003, n. 6588)
Vanno esclude situazioni giuridiche protette in favore del coniuge non assegnatario dell’alloggio popolare in caso di sopravvenienza della separazione personale dei coniugi, salvo specifiche statuizioni del giudice che assegni la casa all’altro coniuge in sede di separazione. (Tale eventualità era peraltro prevista espressamente dalla Legge Regionale Puglia n. 642/1987 che disciplina la materia ed applicabile nella fattispecie).
Ne consegue che non è configurabile un diritto all’assegnazione dell’alloggio indipendentemente dall’assegnazione in sede di separazione personale e ciò solo sulla base di una della dichiarazione resa dall’assegnatario.
Nella fattispecie il congiuge, originariamente assegnatario dell’alloggio popolare, era decaduto dall’assegnazione per essere stato disposto dal giudice nei suoi confronti l’allontanamento dalla casa coniugale ma, in sede di provvedimento di separazione personale, nulla era stato disposto in ordine all’assegnazione della casa coniugale, con conseguente impossibilità da parte del congiuge di permanere nell’alloggio.
Cassazione civile, sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18237