La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza emessa oggi ha condannato l’Italia per aver violato i principi della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo quando, con l’apposizione del segreto di Stato e non estradando gli agenti della Cia che operarono il sequestro di Nasr Osama Mostafa Hassan, detto Abu Omar, lasciò senza alcun rimedio interno al sistema giudiziario la richiesta di giustizia di quest’ultimo.
Abu Omar, l’imam egiziano della moschea milanese di via Quaranta, venne rapito da agenti della Cia il 17 febbraio 2003, quando era indagato dalla Procura di Milano per associazione con finalità di terrorismo internazionale (reato per cui nel 2013 sarà poi condannato a 6 anni).
A seguito del rapimento da parte degli agenti della CIA, con la collaborazione di funzionari italiani, l’imam egiziano Abu Omar venne successivamente trasferito in Egitto, dove è stato detenuto in segreto per diversi mesi.
La Corte ha stabilito che le autorità italiane erano consapevoli del fatto che il ricorrente era stato vittima di un’operazione consegna straordinaria, che era cominciata con il suo rapimento in Italia ed era continuata con il suo trasferimento all’estero.
La Corte ha già dichiarato in casi precedenti (El-Masri v “L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia” [GC], CEDU 2012;. Al Nashiri v Polonia, no 28761/11, 24 luglio 2014,.. E Husayn (Abu Zubaydah ) c. Polonia, n. 7511/13, 24 luglio 2014), che il trattamento dei “detenuti di alto valore” ai fini del programma di “extraordinary rendition” della Cia è da classificare come tortura ai sensi dell’articolo 3 del Convenzione.
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il principio legittimo di “segreto di Stato” era stato applicato da parte dell’esecutivo italiano al fine di garantire che i responsabili non rispondessero delle loro azioni. L’indagine e il processo non avevano portato alla punizione dei responsabili, a cui in definitiva era stata concessa l’impunità.
Nel dettaglio la Corte di Strasburgo ha rilevato molteplici violazioni della convenzione per la tutela dei diritti umani:
una violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
una violazione dell’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione europea,
una violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e
una violazione dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), in combinato disposto con gli articoli 3, 5 e 8 – per quanto riguarda la signora Ghali:
una violazione dell’articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti),
una violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e
una violazione dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), in combinato disposto con gli articoli 3 e 8
Vedi anche: La Corte Costituzionale sul segreto di Stato nel sequestro Abu Omar.
Massima tratta da: Corte europea dei diritti dell'uomo
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 23 febbraio 2016, A. n. 44883-09