La sussistenza del requisito della continuità nell’esercizio della professione non può essere contestata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per i periodi anteriori al quinquennio precedente la domanda di pensione di anzianità, quando non sia stata esercitata la facoltà di revisione (prevista dalla L. n. 319 del 1975, art. 3) e l’interessato abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge (L. n. 576/1980, artt. 17 e 23). Diversamente, se il legale non abbia comunicato il reddito e il volume d’affari prodotto la Cassa forense può sindacare la continuità dell’esercizio della professione anche oltre il quinquennio.
La legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, al comma 1, dispone che “tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontare del reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente nonché il volume complessivo d’affari di cui all’art. 11, dichiarato ai fini dell’IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia”.
Il sistema della L. n. 576 del 1980, pone a carico dell’interessato, con la disposizione dell’art. 17, l’obbligo di comunicare annualmente alla Cassa l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente, nonché il volume complessivo di affari dichiarato ai fini dell’IVA. Lo stesso testo normativo prevede anche all’art. 23, per la fase di prima applicazione della legge, l’obbligo di una specifica comunicazione dell’ammontare dei redditi e del volume di affari per gli anni a partire dal 1975. Conseguentemente, l’accertamento della continuità dell’esercizio professionale (che rappresenta un requisito legale per il diritto alla prestazione) risulta affidato ad una verifica da compiere sulla base di parametri stabiliti da determinazioni del comitato dei delegati della Cassa – alla quale la legge riconosce a tal fine, come osservato da Cass. 3211/2002 cit., una potestà autoregolamentare – e in relazione alle comunicazioni obbligatorie periodiche effettuate dagli interessati, che consentono per ogni anno il controllo da parte della Cassa.