Nel giudizio di cassazione il decesso del domiciliatario del ricorrente rappresenta un evento che determina ex art. 141, 4 comma c.p.c., l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso d’udienza deve essere notificato presso la cancelleria della Corte, ai sensi del secondo comma dell’art. 366 c.p.c.
Il diritto del difensore non domiciliato in Roma di essere informato circa la data di discussione del ricorso risulta comunque salvaguardato dal fatto che allo stesso, ai sensi dell’art. 135 disp.att. c.p.c., qualora ne abbia fatto richiesta all’atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l’avviso dell’udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della corte.
Cassazione civile, sez. unite, 24 giugno 2011, n. 13908