In caso surroga e cessione del credito o comunque di modifica della titolarità di un credito già ammesso al passivo fallimentare non occorre una nuova domanda di ammissione al passivo. In tal caso è sufficiente comunicare al curatore fallimentare l’avvenuta cessione, unitamente alla documentazione probatoria della stessa. Sarà quindi il curatore fallimentare, in sede di riparto, ad attribuire le quote di spettanza ai cessionari. In tal senso si procede anche per le procedure fallimentari antecedenti alla riforma dell’art. 115 L.F. da parte del d.lgs. 5/2006.
Il cessionario di un credito concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non è tenuto a presentare domanda di insinuazione ex art. 101 Legge Fallimentare, attesa la mancanza di novità del credito ed alla luce del nuovo testo dell’art. 115, comma 2, L.F. risultante dalle modifiche apportate dai d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5 e 12 settembre 2007 n. 169, che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso.
Il testo dell’art. 115 della Legge Fallimentare, introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, prevede, al secondo comma, che il curatore, se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, “attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione”, provvedendo, poi, alla “rettifica formale” dello stato passivo.
Inoltre, il D.Lgs. correttivo del 12 settembre 2007 n. 169 ha introdotto nella Legge Fallimentare (RD 267/1942), art. 115, comma 2, un’ulteriore norma in virtù della quale le stesse disposizioni previste per il pagamento dei crediti ceduti si applicano anche “in caso di surrogazione del creditore”.
È stato escluso, così, l’onere di insinuazione al passivo anche per il fideiussore che abbia eseguito il pagamento dopo il fallimento.
In tal modo il legislatore - come ha evidenziato la dottrina - ha inteso eliminare il dibattito in ordine alla necessità della insinuazione al passivo generalmente in via tardiva - nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso al passivo.
Anche prima della riforma del 2007 la giurisprudenza della Cassazione si era orientata in tal senso.
In particolare in sentenza n. 19097/2007 della sezione 1° Civile, pur senza prendere posizione sulla necessità dell’insinuazione tardiva da parte del nuovo titolare del credito in caso di cessione o surroga, la S.C. ha, però, puntualizzato che il pagamento con surrogazione “ha il limitato effetto di soddisfare il creditore originario senza liberare il debitore, con la conseguenza che il rapporto obbligatorio non si estingue e il solvens si sostituisce al creditore originario subentrando nel medesimo rapporto, sì che il credito mantiene il suo carattere concorsuale, senza che per effetto della successione nella titolarità dello stesso si determini danno per i creditori, perché il pagamento del creditore principale non viene effettuato con denaro della massa, ma del fideiussore, e perché nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori”
Con il nuovo art. 115 L.F. il legislatore ha preso posizione, confermando l’orientamento della prassi. È da ritenere, in altri termini, che anche per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente sia applicabile il meccanismo previsto dal nuovo art. 115 che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con esclusione della necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario, così come, pur in mancanza di un’espressa disciplina, avevano già ritenuto la dottrina e una parte della giurisprudenza di merito.
La riprova di ciò va vista nella parte del nuovo enunciato normativo, là dove si afferma che il curatore procede alla mera “rettifica formale” dello stato passivo. Una conferma, quindi, che “nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori” (Sezione 1^ - 11 settembre 2007, n. 19097).
Art. 115 Legge Fallimentare
Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.
Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 2011, n. 15660