La Corte si è occupata di una questione interpretativa riguardante la registrabilità di un marchio avente ad oggetto il nome di una nota stilista inglese da parte della società che aveva acquistato da quest’ultima la relativa impresa di produzione di abbigliamento. Le autorità nazionali avevano rigettato la richiesta in quanto il pubblico sarebbe stato vittima di inganno e confusione, circa la provenienza dei beni.
La Corte ha stabilito che la domanda di registrazione di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere respinta perché esso indurrebbe in inganno il pubblico, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104, quando l’avviamento connesso a tale marchio, precedentemente registrato con una forma grafica differente, è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.
Corte di Giustizia UE, 30 marzo 2006, C. 259-04