Cassazione penale, sez. III, 17 giugno 2015, n. 25316
Coltivazione di cannabis: anche una sola pianta costituisce reato non rileva la quantità di sostanza stupefacente rilevabile nell’immediatezza.
La Corte ribadisce l’orientamento più rigoroso in tema di punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti come, ad esempio, la cannabis.
Secondo la Cassazione l’offensività della condotta consiste nell’idoneità della coltivazione a produrre la sostanza per il consumo sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche solo potenziale, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 maggio 2013, n. 22459; sostanzialmente orientate nello stesso senso anche idem Sezione VI penale, 12 febbraio 2014, n. 6753; idem Sezione IV penale, 22 ottobre 2013, n. 43184).
Gli ermellini si soffermano in particolare sul tenore letterale della norma dell’art. 73 del DPR 309/90, rilevando che l’espressione “coltiva” adoperata dal legislatore è volta a sollecitare l’attenzione dell’interprete sulla idoneità della singola pianta coltivata a fornire nel tempo quantità di stupefacente ben maggiori di quelle immediatamente ricavabili in un dato momento; ciò in ragione della naturale capacità della pianta, una volta che ne siano state raccolte le parti da cui possa essere estratto il principio attivo drogante, di rigenerarne altrettante aventi le medesime caratteristiche, in tal modo producendo nuovamente la sostanza stupefacente, operazione questa suscettibile di essere ripetuta, anche nel caso della coltivazione non professionale, più volte durante tutto il ciclo vitale della pianta medesima.
Altro e più permissivo orientamento giurisprudenziale di legittimità rimette al giudice di merito di accertare, caso per caso, l’offensività della condotta escludendo la punibilità ove si ritenga la coltivazione limitata all’uso personale (cfr. Cass. Pen. sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 17983).
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Cassazione penale, sez. III, 17 giugno 2015, n. 25316