La determinazione del compenso spettante a commissario giudiziale e liquidatore del concordato deve essere motivata. Non è ammissibile una valutazione cumulativa.
La complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento necessiti di una specifica motivazione in relazione alla disciplina regolamentare richiamata dall’art. 39 della Legge Fallimentare, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 25532/2016, Cass. 19053/2017). A tal fine non è perciò sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili - per la loro genericità - a una serie indeterminata di casi, senza alcun riferimento a quello concreto, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti l’iter logico-intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare alla liquidazione tramite l’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018).
Ai medesimi criteri ed esigenze di motivazione risponde la liquidazione nell’ambito delle procedure di concordato fallimentare o preventivo. Ne consegue che, a fronte di una richiesta di liquidazione presentata da organi diversi della procedura concordataria quali commissario giudiziale e liquidatore giudiziale, la valutazione dell’opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni deve avere necessariamente carattere personalizzato per ciascuno di essi.
Non è ammissibile una valutazione cumulativa e in termini coincidenti dell’attività svolta dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale, con il ricorso a frasi fatte.
I due organi non solo svolgono attività di differente natura e consistenza nell’ambito della procedura concordataria per un lasso di tempo non coincidente, ma ricevono anche compensi determinati secondo criteri diversi: per il commissario giudiziale occorre verificare, ai sensi del D.M. n. 30 del 2012, art. 5, commi 1 e 2, se siano state previste forme di liquidazione dei beni al fine di determinare il compenso sull’ammontare dell’attivo realizzato piuttosto che su quello inventariato, mentre per il liquidatore si fa sempre riferimento all’attivo realizzato.
Cassazione civile sez. VI, 11 marzo 2021, n. 6806