Due curatori fallimentari succedutisi nel tempo: criteri per il calcolo del compenso spettante a ciascun curatore
Il decreto di liquidazione degli emolumenti spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica deve contenere l’enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte ed ai risultati conseguiti, in assenza, deve ritenersi affetto da nullità eccepibile con ricorso per cassazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che la complessiva determinazione del compenso spettante al curatore del fallimento e il suo successivo riparto tra i soggetti succedutisi nella funzione necessiti di una specifica motivazione con riferimento ai criteri di riparto seguiti ai sensi della L. fall., art. 39, ed in relazione alla disciplina regolamentare ivi richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (Cass. 25532/2016, Cass. 9053/2017).
A tal fine non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile ed applicabili per la loro genericità a una serie indeterminata di casi senza alcun riferimento a quello concreto, diversamente è necessaria una motivazione analitica che rappresenti l’iter logico-intellettivo seguito dal Tribunale per arrivare alla liquidazione tramite l’espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018).
Tanto comporta in primo luogo che, laddove si siano succeduti nella funzione più curatori, la valutazione dell’opera prestata, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui non state condotte le operazioni abbia carattere personalizzato per ciascun curatore. Detta valutazione quindi non può essere svolta in maniera cumulativa o tramite il ricorso a frasi fatte ma deve avvenire attraverso l’illustrazione di specifici argomenti.
Al fine dell’applicazione del criterio di proporzionalità previsto dalla L. Fall., art. 39, comma 3, sarà poi necessario precisare l’ammontare dell’attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell’incarico e determinare, all’interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascun curatore temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello di competenza, nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla rase liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadente nella gestione del curatore subentrato pur essendo causalmente riferibile ad operazioni condotte dal curatore revocato (Cass. 19730/2009).
Cassazione civile, sez. VI, 5 settembre 2019, n. 22272