Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), il reato deve essere perseguito nel luogo di residenza del figlio
La competenza territoriale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nell’ipotesi di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (che punisce la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per sua colpa) è determinata dal luogo di effettiva dimora dell’avente diritto ai mezzi di sussistenza (nella fattispecie il figlio minore).
«Tale conclusione in tema di luogo di adempimento dell’obbligazione contributiva ex art. 570 cpv. c.p., è, del resto, funzionale alla specifica natura dell’obbligazione in parola. Si tratta di una obbligazione periodica geneticamente pecuniaria, o c.d. di valuta, integrata dalla corresponsione con scadenza mensile di una somma di denaro determinata dal giudice civile. L’obbligazione rientra nel novero delle obbligazioni definite “portable”, nel senso che debbono essere “portate”, cioè adempiute, presso il domicilio del creditore, secondo il generale principio fissato dall’art. 1182 c.c., comma 3, (“L’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”).
Ne discende, allora, che ai fini della individuazione dei forum destinatae solutioms (art. 20 c.p.c.) e - per ciò stesso - ai fini della localizzazione della competenza territoriale di un inadempimento dell’obbligazione penalmente rilevante (luogo di consumazione del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2), non possa che aversi riguardo al luogo di residenza dell’avente diritto».