Con la dichiarata illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 della Costituzione, degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), viene meno la competenza esclusiva del giudice amministrativo (art. 133), con cognizione estesa al merito (art. 134, c. 1 lett. c) e competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma (art. 135, c. 1, lett. c) in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Il Legislatore delegato ha infatti esorbitato dai limiti e dai criteri della legge delega (art. 44, l. n. 69 del 2009), intervenendo in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, mentre doveva tenere conto della “giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori” in materia.
In particolare la Corte di cassazione ha sempre precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art. 196 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte dalla CONSOB ai promotori finanziari, anche di tipo interdittivo, spetta all’autorità giudiziaria ordinaria, posto che anche tali sanzioni, non diversamente da quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva e quindi sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703; nello stesso senso 11 febbraio 2003, n. 1992; 11 luglio 2001, n. 9383).
Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, in punto di giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte dalla CONSOB, sussistessero precedenti giurisprudenziali nel senso della giurisdizione ordinaria, salvo affermare da ultimo la giurisdizione del giudice amministrativo solo sulla base dell’insuperabile dato legislativo espressamente consolidato nell’art. 133.
Sulla scorta del succitato orientamento giurisprudenziale, palesemente disatteso, l’intervento del legislatore delegato, che ha inciso profondamente sul precedente assetto trasferendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, non è dunque giustificabile sul piano della legittimità costituzionale in relazione ai criteri impartiti con la legge delega.
Per le medesime ragioni sopra illustrate è stato ritenuto affetto da illegittimità costituzionale anche l’intero articolo 4, comma 1, numero 19), dell’Allegato numero 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga le disposizioni del TUF (d.lgs. 58/1998), che attribuiscono alla Corte d’appello la competenza funzionale in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB (articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8).
Ne deriva che queste ultime disposizioni, illegittimamente abrogate, tornano ad avere applicazione e pertanto la competenza avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni torna alla Corte d’Appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell’opponente. Se l’opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d’appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d’appello di Roma.
Corte Costituzionale, 27 giugno 2012, n. 162