Il comportamento imprevedibile del pedone esclude la responsabilità dell’automobilista che rispetta il Codice della Strada
Una particolare serie di circostanze ha condotto i giudici di merito ad escludere (con decisione confermata dalla Cassazione) che nessun nessun appunto di imprudenza, negligenza o imperizia potesse muoversi al conducente dell’auto investitrice di un pedone, dal momento che la vettura viaggiava a velocità assolutamente moderata (20-30 Km/h) ed il pedone aveva attraversato la strada in maniera repentina, provenendo da un’aiuola spartitraffico, sbucando fuori dalla vegetazione. La strada peraltro era era scarsamente illuminata e non destinata alla circolazione pedonale e l’investimento non era avvenuto mentre il ricorrente era in piena fase di attraversamento.
Il comportamento negligente del pedone, il quale non ha rispettato l’art. 190 C.d.S, non solo ha condotto al superamento della presunzione iuris tantum che grava sul conducente, ai sensi dell’art. 2054 c.c. (Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno) ma è stato ritenuto di rilevanza causale tale da escludere la ricorrenza di un concorso di colpa, essendo stata altresì accertata l’inesigibilità di una condotta diversa da parte del conducente dell’auto.
Art. 190 C.d.S. Comportamento dei pedoni
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 .
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102 .