Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 5034
Il diritto d’uso di una cosa, così come previsto dall’art. 1021 del Codice Civile, comporta che il titolare del diritto può servirsi della cosa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni, precisa il secondo comma della norma, si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
Tale diritto implica il potere di trarre dal bene ogni utilità che esso può dare e ne consegue che l’ampiezza dello stesso, a parte il limite quantitativo rappresentato dai bisogni del titolare e della sua famiglia, che peraltro va riferito non all’uso della cosa, ma al percepimento dei suoi frutti, non può soffrire limitazioni o condizionamenti maggiori o ulteriori derivanti dal titolo.
Ne deriva che la costituzione di un diritto reale di uso a favore di una persona giuridica può avere ad oggetto solo un bene infruttifero, poiché diversamente, stante l’impossibilità di limitare i bisogni dell’ente secondo la previsione dell’art. 1021 c.c., il diritto di uso finirebbe per comprendente il percepimento dei frutti senza limite di fabbisogno ed andrebbe quindi qualificato come usufrutto (e non uso).
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 2008, n. 5034