Cassazione civile, sez. unite, 28 giugno 2018, n. 17186
In tema di concordato fallimentare, sono escluse dal voto sulla proposta di concordato e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo.
Ad affermarlo sono le Sezioni unite, per le quali, dunque, nel concordato fallimentare il creditore proponente non ha diritto di voto, trovandosi in un immanente conflitto di interesse con gli altri creditori chiamati ad accettarlo, estendendosi, inoltre, tale divieto alle società controllate, in quanto facilmente condizionabili.
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Cassazione civile, sez. unite, 28 giugno 2018, n. 17186