Nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza stabiliti dall’art. 5, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») – ossia il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, e l’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche – devono essere valutati prima del titolo di preferenza della minore età introdotto dall’art. 3, comma 7, della l. 15 maggio 1997, n. 127 («Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»).
Secondo la gisprudenza consolidata di questo Consiglio (C.d.S., Sez. V, 7 settembre 2009, n. 5234), l’art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, si deve intendere solo parzialmente abrogato (per incompatibilità sopravvenuta) dall’art. 3, comma 7, l. n. 127 del 1997, modificato dall’art. 2, l. n. 191 del 1998, nella misura in cui introduce un criterio opposto rispetto alla disciplina previgente della prevalenza del candidato di minore e non più di maggiore età.
Tale legge non ha però disposto un’abrogazione totale della precedente disciplina, come chiarito anche dalla Corte costituzionale, che, con l’ordinanza n. 268 del 2001, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, l. n. 127 del 1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, l. n. 191 del 1998, censurato, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto sarebbe stato capovolto, senza un’adeguata giustificazione, un criterio “fondamentale nei pubblici concorsi” quale quello della preferenza, a parità di altri titoli, accordata al candidato con la maggiore età.
Pertanto, nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 487 del 1994 (nella specie, figli a carico) devono essere valutati prima del criterio della minore età, ex art. 3 l. n. 127 del 1997.
Quest’ultimo rappresenta un elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nel citato comma 4 dell’art. 5.