In tema di incendio boschivo (art. 423-bis cod. pen.) è da ritenersi colpevole anche il soggetto che lo abbia cagionato per colpa, non ottemperando alla manutenzione del terreno, bonificandolo dal materiale idoneo ad agevolare la propagazione dell’incendio.
Nella fattispecie è stato condannato per detto reato il responsabile della manutenzione delle zone adiacenti alle linee ferroviarie che, per negligenza, non aveva provveduto alla rimozione della sterpaglia che costeggiava i binari, materiale altamente infiammabile che ha consentito alle fiamme di superare la strada poderale contigua al bosco ed ai binari e di raggiungere lo stesso bosco.