La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un’iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell’impugnazione.
Presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista. La soccombenza va considerata in relazione all’esito del giudizio di appello, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell’art. 96 cod. proc. civ., alla condanna alle spese, la quale è correlata all’esito finale del giudizio.
Cassazione civile, sez. I, 27 agosto 2013, n.19583