La Corte ha affermato che, allorquando il giudice condanni con sentenza, ex art. 110 comma terzo del D.p.r. n. 115 del 2002, l’imputato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio dei non abbienti, la somma oggetto di detta condanna deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore di parte civile ex art. 82, comma primo, D.p.r. cit., dovendo tale specifica liquidazione essere contenuta nel dispositivo della stessa sentenza.
Massima tratta da: Massimario della Corte di Cassazione
Cassazione penale, sez. VI, 14 dicembre 2011, N. 46537