Ai fini della confisca di cui all’art. 544-sexies, cod. pen., l’animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene produttivo, ma solo ed esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica. Ne consegue che l’istituto ablatorio non può applicarsi ai figli nati in costanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
In materia di delitti contro il sentimento degli animanli (Titolo IX bis del secondo libro del Codice Penale, articoli da 544-bis a 544-sexies) è stato ritenuto che «la confisca prevista dall’art. 544- sexies, cod. pen., riguardi l’animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come “corpo di reato”, in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell’art. 240, cod. pen., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall’autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati.
La confisca ha dunque ad oggetto solo l’animale maltrattato, non i suoi figli che sono del tutto estranei al reato, anche se, come nel caso in esame, nati successivamente ed in costanza di sequestro. L’estensione a questi ultimi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca è volto, a ben vedere, a tutelare in via anticipata, utilizzando il concetto civilistico di “frutti naturali” di cui agli artt. 820, comma primo e 822, comma secondo, cod. civ., gli interessi patrimoniali di chi vanti diritti di proprietà sul cucciolo, piegando a fini civilistici istituti processual-penalistici ad essi del tutto estranei».
Cassazione penale, sez. III, 3 maggio 2017, n. 20934