In riferimento all’applicazione di una misura di sicurezza patrimoniale (nella fattispecie confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania – art. 6 comma I-bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 172) prevale la tutela del diritto di proprietà del terzo estraneo al procedimento penale, per il quale vige la presunzione di non colpevolezza anche se sottoposto ad indagine penale in relazione allo stesso fatto, poiché la misura di sicurezza patrimoniale della confisca conserva pur sempre la sua finalità special-preventiva, rivolta in via esclusiva nei confronti della persona condannata.
Cassazione penale, sez. III, 7 aprile 2011, n. 14039