La consegna dell’immobile prima della stipula del contratto definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per la denuncia dei vizi
«Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto preliminare, la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l’onere della tempestiva denuncia l’avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente immesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c. e contemporaneamente agire con l’azione quanti minoris per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione»(cfr. Cass., sent. n. 7584 del 2016).
Cassazione civile, sez. II, 27 maggio 2020, n. 9953