Il consenso al rapporto sessuale deve permanere per l’intero corso dell’atto sessuale, diversamente sussiste violenza ex art. 609 bis c.p.
Nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l’intero corso del compimento dell'atto sessuale, sicchè la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell’atto sessuale.(Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004. Guzzardi, Rv. 228687)
Nel caso in esame il consenso non poteva ritenersi validamente prestato, neppure a livello putativo, dal concatenato svolgersi degli eventi in quanto la donna aveva proferito una chiara frase di dissenso dopo il compimento del primo atto sessuale e si era allontanata.
Massima tratta da: Estratto della sentenza
Cassazione penale, sez. III, 2 marzo 2018, n. 21273