Il Consigliere comunale non è legittimato ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio, per essere stata adottata in seduta anticipata convocata dal Prefetto anziché dal Sindaco.
È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso con il quale un Consigliere comunale lamenti l’illegittimità derivata di una delibera di approvazione del bilancio, per essere stata questa adottata in una seduta anticipata del Consiglio convocata dal Prefetto e non invece dal Sindaco.
Ciò in quanto il provvedimento prefettizio di anticipazione della convocazione del Consiglio Comunale comporta l’esercizio di poteri sostitutivi, da parte del Prefetto, in relazione ad un adempimento di competenza del Sindaco, sicché solo quest’ultimo sarebbe nel caso legittimato a dolersene, adducendo la lesione del proprio munus pubblicum.
Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6038