Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2018, n. 29690
La consulenza tecnica d’ufficio è soggetta a nullità relativa se la bozza non è stata preventivamente inviata alle parti.
La consulenza tecnica d’ufficio è soggetta a nullità relativa se la bozza non è stata preventivamente inviata alle parti. Secondo il disposto dell’art. 195, comma 3, c.p.c., l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte costituisce un’ipotesi di nullità relativa della consulenza stessa.
L’art. 195, comma 3, c.p.c. prevede una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio regolando le incombenze del consulente e le facoltà difensive delle parti al momento del deposito della relazione scritta, a garanzia del contraddittorio.
L’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte costituisce un’ipotesi di nullità della consulenza stessa.
Si tratta di una nullità a carattere relativo e soggetta al limite di cui all’art. 157 c.p.c., restando dunque sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva. La nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti può essere sanata anche per rinnovazione, potendo il giudice recuperare il contraddittorio sui risultati dell’indagine dopo il deposito della relazione.
Cassazione civile, sez. VI, 18 novembre 2018, n. 29690