Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2018, n. 999
Il giudice amministrativo non ha giurisdizione in materia di elezioni politiche nazionali. Il contenzioso pre-elettorale è ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale e le Assemblee di Camera e Senato
Il contenzioso pre-elettorale è ripartito tra l’Ufficio centrale nazionale – competente per quanto concerne le controversie relative alla esclusione di liste e candidature – e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l’assoluta indipendenza del Parlamento e riconducibile all’autodichia. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129 del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ma non anche in materia di elezioni “politiche” nazionali.
Tali norme delimitano a l’ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale, dal quale sono escluse le controversie concernenti l’esclusione delle liste dalle elezioni politiche e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
L’art. 23 del D.P.R. n. 361/1957 prevede che, avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati adottate dall’Ufficio centrale circoscrizionale, può essere proposto ricorso all’Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione.
È, altresì, attribuita espressamente alla Camera dei Deputati, secondo quanto disposto dall’art. 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, la competenza a pronunciare il “giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”, e ciò coerentemente con la previsione di cui all’art. 66 Costituzione, ai sensi del quale “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.
Tale normativa, espressamente dedicata alle elezioni della Camera dei Deputati, si estende, in virtù del rinvio di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993, anche alle elezioni dei componenti del Senato della Repubblica (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 8 aprile 2008, n. 9151).
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Consiglio di Stato, sez. III, 16 febbraio 2018, n. 999