Separazione o divorzio: il coniuge assegnatario della casa coniugale succede nella titolarità del contratto di locazione
Nell’ipotesi di separazione giudiziale o di fatto, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge assegnatario della casa coniugale è sostituito ex lege nella titolarità del contratto di locazione.
Andranno attribuiti in capo al coniuge assegnatario della casa i diritti e le obbligazioni che derivano dal contratto di locazione con correlativa cessazione del rapporto di locazione in capo all’altro coniuge, non potendo trovare applicazione i principi dell’apparenza del diritto per il prolungato pagamento dei canoni da parte dell’originario titolare del contratto al fine della conservazione del rapporto.
Nel medesimo senso la S.C. si era già pronunciata nel 2008 stabilendo che «Il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione “ex lege” del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue» (Cass. 17 luglio 2008 n. 19691) ed ancora neo 2009 «In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge». (Cass. 30 aprile 2009 n. 10104).
Cassazione civile, sez. III, 21 gennaio 2011, n. 1423