Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 625
Ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l’onere relativo al pagamento del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.
Il rimborso del contributo unificato alla parte vittoriosa che lo abbia anticipato costituisce, quindi, obbligazione ex lege, al cui adempimento la parte soccombente non può sottrarsi, distinta rispetto a quella concernente le spese del giudizio liquidate in sentenza, nel cui computo esso non può ritenersi ricompreso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2388 e Sez. III, 1 agosto 2011, n. 4596), salva espressa indicazione, nel senso che il giudice debba allora specificare se e quale parte della somma liquidata corrisponda al contributo da rimborsare.
Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 625