Il contributo unificato deve essere versato nuovamente in caso di riassunzione davanti al giudice territorialmente competente
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, comma 1, (Testo unico in materia di spese di giustizia) stabilisce che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall’art. 10”;
La lettera della legge correla il contributo alla “inscrizione a ruolo” mentre l’art. 10 non menziona il caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza.
Considerato che il contributo unificato ha la funzione di coprire il “costo” di funzionamento della macchina processuale, nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga di fronte ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha propri costi.
Ne consegue che alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato.
Le parole della legge secondo le quali il contributo unificato è dovuto “per ciascun grado del giudizio”, non contrastano con quanto sopra esposto, considerato che esse significano che il contributo di iscrizione a ruolo è dovuto non una sola volta indipendentemente dalla articolazione del processo in un grado o in più gradi, ma ogni volta in cui vi è una iscrizione a ruolo di fronte a giudici di grado diverso.
Cassazione civile, sez. tributaria, 11 aprile 2018, n. 8912