«In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi della L. n. 155 del 1981, art. 8, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengono la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, più ampia rispetto a quella civilistica, con la conseguenza che gli emolumenti extramensili – quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie – concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione».
Cassazione civile, sez. lavoro, 2 agosto 2010 n. 17976