Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2012, n. 8144
In tema di vendita di immobile di proprietà di ente ecclesiastico, la S.C. ha ravvisato la rilevanza civile dei controlli canonici, venendo in risalto il regime di pubblicità legale vigente per le regole di funzionamento degli enti anzidetti, nonché la disciplina del codice di diritto canonico; ciò in ragione dell’autonomia statutaria riconosciuta a livello costituzionale all’ordinamento confessionale.
Detti controlli secondo il diritto canonico si sostanziano nella licenza dell’autorità competente a norma del diritto (can. 1291) che varia in relazione al valore ed alla tipologia di bene da alienare: il vescovo, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, per beni di valore compreso tra le soglie minima e massima fissate dalla CEI; la stessa Santa Sede, per beni di valore eccedente la soglia massima suddetta e per beni di particolare interesse storico o artistico; il vescovo senza necessità del consenso degli organismi suddetti per beni al di sotto della soglia minima di valore (can. 1292).
Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2012, n. 8144