Quando sono consentiti i controlli tecnologici del datore di lavoro per la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti
Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto.
Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua della Legge n. 300 del 1970, art. 4, in particolare dei suoi commi 2 e 3.
Nella fattispecie, in seguito all’accertamento della diffusione di un virus nella rete aziendale, il datore di lavoro aveva eseguito un accesso sul computer della lavoratrice, appurando che nella cartella di download del disco fisso era presente un file scaricato che aveva propagato il virus che aveva iniziato a propagarsi nella rete criptando i files all’interno di vari dischi di rete, rendendo gli stessi illeggibili e quindi inutilizzabili.
Inoltre in occasione dell’intervento venivano in rilievo numerosi accessi - da parte della lavoratrice a siti che all’evidenza erano stati visitati per ragioni private, per un tempo lungo, tale da integrare una sostanziale interruzione della prestazione lavorativa.
Massima tratta da: Estratto della sentenza