Compete alla giurisdizione esclusiva del GA la controversia insorta su una convenzione di progettazione, costruzione e gestione di un impianto sportivo comunale.
In tema di riparto di giurisdizione, l’equiparazione delle concessioni di opere pubbliche agli appalti, con conseguente assoggettamento alla regola generale di riparto tra diritti soggettivi e interessi legittimi effettuata dall’art. 31 bis L. n. 109 del 1994, concerne esclusivamente le concessioni di sola costruzione, alle quali possono aggiungersi quelle concessioni in cui, insieme alla costruzione, siano commesse al concessionario le attività tecniche o amministrative preparatorie, accessorie e connesse o comunque funzionali rispetto alla realizzazione; sono invece escluse dall’equiparazione suddetta le concessioni di costruzione e gestione, dalle quali certamente deriva un rapporto non assimilabile all’appalto.
Con riferimento al caso in sentenza, le Sezioni Unite qualificano come concessione di costruzione e gestione una convenzione con la quale un Comune ha commissionato ad un’Impresa privata la progettazione definitiva e l’esecuzione dei lavori, consentendo inoltre al concessionario di gestire e sfruttare economicamente l’opera realizzata. In tale ipotesi, infatti, l’attribuzione della gestione economica del bene da realizzare è di certo preclusivo della possibilità di equiparare la convenzione in questione all’appalto, evidenziandosi la natura di atto concessorio, con la conseguenza che le controversie relative a tale tipo di convenzione sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del GA.
Cassazione civile, sez. unite, 1 luglio 2008, n. 17926