Cassazione civile, sez. unite, 12 dicembre 2014, n. 26242
Conversione del contratto nullo: l’accertamento dell’ipotetica volontà dei contraenti deve essere sollecitato dall’una o dall’altra parte, non potendo essere operato di ufficio dal giudice.
«I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale, difatti, non possono estendersi alla rilevazione (non più di un vizio radicale dell’atto, ma anche) di una possibile conversione del contratto in assenza di esplicita domanda di parte.
È decisivo, in tal senso, il dato testuale dell’art. 1424 c.c., a mente del quale il contratto nullo può (non deve) produrre gli effetti di un contratto diverso.
La rilevazione della eventuale conversione, difatti, esorbiterebbe dai limiti del potere officioso di rilevare la nullità (i.e. di rilevare la inattitudine genetica dell’atto alla produzione di effetti), ma si estenderebbe, praeter legem, alla rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale.
Soluzione del tutto inammissibile, in mancanza di un’istanza di parte, poiché in tal caso è di una dimensione di interessi soltanto individuali che si discorre, diversamente che per la nullità tout court (in tal senso, Cass. 195/1969, 3443/1973, 2651/2010, 6633/2012, nonché Cass. 10498/2001 in tema di conversione del licenziamento nullo in recesso ad nutum, “da eccepirsi ritualmente e tempestivamente da parte del datore di lavoro”, e Cass. 6004/2008 che ha escluso la facoltà del giudice, che aveva accertato la nullità di una cessione d’uso perpetuo di posti d’auto all’interno di un condominio, di convertire il relativo negozio in un contratto costitutivo di un diritto d’uso trentennale avvalendosi del disposto dell’art. 979 c.c., comma 2).
Deve pertanto escludersi che l’orientamento minoritario di cui a Cass. 9102/1991, 5513/1987 e 6632/1987, favorevole alla rilevabilità d’ufficio della conversione, possa trovare ulteriore continuità».
Art. 1424 Cod. Civ.
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. unite, 12 dicembre 2014, n. 26242