«…Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che – una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale – si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e le scopo sociale non sia stato raggiunto).
Ma è vero anche che al diritto di credito al rimborso non corrisponde un diritto di ritenzione dell’alloggio, ne in relazione a ciò è possibile avvalersi dell’exceptio inadimplenti non est adimplendum di cui all’art. 1460 c.c., poiché gli obblighi di riconsegna e di restituzione delle somme non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto sociale tra il socio receduto od escluso e la cooperativa (Cass., sez. 1^, 7 marzo 2008, n. 6197, m. 602341)».