Cassazione penale, sez. unite, 28 marzo 2019, n. 35814
La formazione della copia semplice di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale.
La norma di cui all’art. 478, 1° comma c.p. punisce la formazione ed il rilascio in forma legale della copia di un atto inesistente sicché l’autenticazione del pubblico ufficiale e cioè la falsa attestazione di conformità costituisce un elemento integrativo della fattispecie incriminatrice.
Se, diversamente, la copia è semplice, essa non può costituire l’oggetto materiale della fattispecie di cui all’art. 478 c.p., che contempla due ipotesi di falsità in copia autentica:
a) la formazione della copia autentica di un atto inesistente (simulazione di copia di atto inesistente);
b) la formazione della copia autentica di un atto diverso da quello esistente (rilascio di copia diversa dall’originale).
Presupposto per l’applicazione di tale fattispecie, che si riferisce alla particolare ipotesi della formazione di una copia autentica, è, dunque, l’inesistenza assoluta di un originale (che non deve essere mai esistito) ovvero l’esistenza di un originale che viene “copiato” in modo difforme.
La mera utilizzazione della fotocopia contraffatta di un atto inesistente non integra quindi il reato di falsità materiale in assenza di determinate condizioni, individuate nella presenza di requisiti di forma e di sostanza tali da far apparire l’atto in fotocopia come il documento originale o come la copia autentica di esso.
Art. 478 Codice Penale
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
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Cassazione penale, sez. unite, 28 marzo 2019, n. 35814