Le Sezioni Unite, definendo questione di massima, hanno stabilito che la costituzione dell’appellante avvenuta tramite deposito di una “velina” in luogo dell’originale della citazione non determina l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità che l’appellante può sanare fino alla prima udienza di trattazione, senza di che la nullità stessa si consolida e l’appello diviene improcedibile.
In tema di costituzione dell’appellante a mezzo di velina anziché con originale dell’atto di appello notificato occorre comunque effettuare un distinguo in quanto l’atto depositato potrebbe essere rappresentato:
- da una copia dell’originale recante la relata di notificazione completa riguardo al perfezionamento nei confronti del destinatario;
- da una copia recante la relata dell’attività di notificazione dell’ufficiale giudiziario (o dell’avvocato notificante) ma non anche la documentazione del perfezionamento nei confronti del destinatario;
- da una copia non recante alcuna relata di notificazione.
Nelle prime due ipotesi, non essendo stato depositato l’originale della citazione vi è comunque una inosservanza della forma prescritta.
Fermo restando che l’appellante può provvedere al deposito dell’originale successivamente, entro l’udienza ai sensi dell’art. 350 c.p.c., ed allora la nullità sarà superata, in mancanza del deposito dell’originale di notifica occorre interrogarsi sulla possibilità che la nullità sia comunque sanata per effetto dell’atteggiamento dell’appellato.
Qualora l’appellato si costituisce senza nulla osservare sulla conformità della copia all’originale notificatogli, poiché l’esistenza della relata sulla copia evidenzia almeno la data del perfezionamento della notificazione dal punto di vista dell’appellante e consente al giudice di controllare la tempestività dell’appello, la irregolarità discendente dal deposito di una copia piuttosto che dell’originale risulta sanata.
Se l’appellato non si costituisce, occorrendo, ai fini del controllo della ritualità della notificazione l’originale della citazione ed impedendo la mancata costituzione dell’appellato di ritenere raggiunto lo scopo che doveva assolvere il deposito dell’originale, la costituzione dell’appellante resterà affetta da nullità.
Nella terza ipotesi (copia dell’appello non recante alcuna relata di notificazione) fermo restando che ogni nullità formale ricollegata alla costituzione senza originale potrà anche qui essere superata dall’appellante con la produzione dell’originale, il comportamento dell’appellato che, costituendosi, non contesti la conformità della copia all’originale notificatogli si presta alle seguenti considerazioni.
La costituzione dell’appellato ha efficacia sanante della irregolarità della costituzione sotto il profilo della conformità dell’atto a quello che gli è stato notificato, perché il convenuto non mette in discussione che la copia fosse conforme a quella che gli è stata notificata e, dunque, è certo che il contraddittorio si sia instaurato proprio sul contenuto emergente dalla copia. Il detto comportamento può avere, altresì, efficacia sanante anche ai fini di individuare se l’esercizio dell’impugnazione con l’appello è stato tempestivo e, quindi, dell’ammissibilità dell’appello, qualora all’atto della costituzione del convenuto risulti non ancora decorso il termine lungo e non consti che fosse decorso quello breve, oppure se l’appellato produce la copia notificatagli dell’appello.
Residua, però, un problema che concerne la regolarità della costituzione sotto un diverso profilo.
L’art. 347 in combinato disposto con l’art. 165 esige che la costituzione avvenga entro i dieci giorni (o i cinque, nel caso di riduzione) dalla notificazione e tale termine decorre (salva l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 165) dal perfezionamento della notificazione nei riguardi dell’appellato.
Se l’appellato non produce la copia della citazione a lui notificata, così evidenziando quando la notificazione si è perfezionata nei suoi riguardi, risulta impossibile per il giudice, che deve procedere d’ufficio al relativo controllo, accertare se la costituzione dell’appellante è avvenuta tempestivamente. In questo caso l’inosservanza della forma della costituzione rappresentata dal deposito dell’originale non è sanata dal comportamento di costituzione dell’appellato.
Qualora l’appellato costituito contesti, invece, la conformità della copia all’originale notificatogli ed esso non sia stato depositato dall’appellante nemmeno all’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 350 c.p.c., in tutte e tre le ipotesi indicate la nullità derivante dal deposito della copia parimenti si sarà consolidata.
Massima tratta da: Estratto della sentenza
Cassazione civile, sez. unite, 5 agosto 2016, n. 16598