Cassazione civile, sezione lavoro, 6 novembre 2006, n. 23642
La situazione di turbamento psichico conseguente al proseguimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato, se non può formare oggetto di prova diretta, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, può essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenza, disturbi del comportamento o altro.
Conseguentemente, il lavoratore che, impiegato in cantiere esposto all’inalazione di polveri di amianto, chiede il risarcimento dei danni per l’esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico e la prospettata situazione di sofferenze e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato.
La S.C. ha affermato tale principio in controversia in cui i lavoratori deducevano che il patema d’animo, causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione ultratrentennale all’amianto, non potendo essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, poteva essere desunto dai dati di comune esperienza.
La S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di risarcimento per non aver i lavoratori fornito alcuna prova in ordine alla gravità dell’evento ed all’asserito turbamento, né alla dipendenza causale del turbamento dall’esposizione all’agente patogeno.
La S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di risarcimento per non aver i lavoratori fornito alcuna prova in ordine alla gravità dell’evento ed all’asserito turbamento, né alla dipendenza causale del turbamento dall’esposizione all’agente patogeno.
Cassazione civile, sezione lavoro, 6 novembre 2006, n. 23642