La terza sezione della suprema Corte ribadisce il principio di diritto già enunciato nel 2003 con sentenza n. 6796 in tema di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Non è ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza.
Cassazione civile, sez. III, 23 agosto 2011, n. 17485