L’azionista ha diritto al risarcimento del danno per la mancata proposizione dell’offerta pubblica di acquisto prevista dagli artt 106 e 109 del TUF (D.Lgs. 58/1998).
«La violazione dell’obbligo, rilevante ex art. 1173 c.c., di offerta pubblica di acquisto della totalità delle azioni di una società quotata in un mercato regolamentato da parte di chi, in conseguenza di acquisti azionari, sia venuto a detenere una partecipazione superiore al trenta per cento del capitale sociale, fa sorgere in capo agli azionisti, ai quali l’offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 1218 c.c., ove essi dimostrino di aver perso una possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell’offerta» (Cass., sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20560, m. 637345).
Le sanzioni restitutorie (della sterilizzazione del voto e dell’obbligo di rivendita entro l’anno delle azioni eccedenti previste dal successivo art. 110 del TUF), non elidono infatti il danno subito dagli azionisti di minoranza con la perdita della possibilità di beneficiare del maggior prezzo di vendita delle loro azioni (Cass., sez. 1^, 10 agosto 2012, n. 14392, m. 623642).
Dall’obbligo di offerta pubblica deriva per gli azionisti di minoranza la possibilità di scegliere se conservare la partecipazione nella società, nonostante il suo mutato assetto, o conseguire il vantaggio della vendita a un prezzo incrementato per l’inclusione del cosiddetto premio di maggioranza Cass., sez. 1^, 26 settembre 2013, n. 22099).
La perdita della chance di acquisto vantaggioso è certamente conseguenza della violazione dell’obbligo di offerta. Non rileva il fatto che il controllo perseguito dagli scalatori della società sia effettivamente ottenuto; rileva che, se fosse stato adempiuto l’obbligo di offerta pubblica, gli altri soci avrebbero avuto una vantaggiosa occasione di disinvestimento.
L’obbligo di promuovere l’offerta pubblica di acquisto per colui che superi la soglia del 30% delle azioni con diritto di voto emesse da una società quotata su un mercato regolamentato, costituisce dunque un’obbligazione di natura contrattuale, in quanto il soggetto obbligato è per definizione azionista e dunque necessariamente parte del contratto sociale, il quale è integrato dalla legge ex art. 1324 c.c. Dalla violazione di detta obbligazione deriva ex art. 1173 cod.civ. l’ulteriore obbligazione di provvedere al risarcimento del danno.