Cassazione penale, sez. unite, 14 aprile 2014, n. 16207
La condotta consistente nel promettere o dare denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra gli estremi della fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 600 bis cod pen., e non quella di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma dello stesso articolo.
Le Sezioni Unite hanno in particolare precisato:
- che l’atto sessuale compiuto dal minore prostituito, a differenza di quanto avviene per i maggiorenni, non può essere inquadrato in un’area di libertà;
- che da tale assenza di libertà della prostituzione minorile, di cui il fruitore della prestazione sessuale non può non essere a conoscenza, discende – in forza della precisa incriminazione prevista dal comma secondo dell’art.600 bis c.p. – la punibilità della condotta del cliente medesimo, che diversamente è immune da sanzione penale quando viene in rapporto, sempre da cliente, con la prostituzione del soggetto adulto;
- che, in tale logica punitiva del cliente del minorenne, la condotta di induzione alla prostituzione minorile di cui al primo comma della disposizione citata deve essere sganciata dal rapporto sessuale con l’agente, dovendo avere riguardo alla prostituzione esercitata nei confronti di terzi, anche identificabili in un solo soggetto purché diverso dall’induttore.
Cassazione penale, sez. unite, 14 aprile 2014, n. 16207