Cassazione penale, sez. III, 27 novembre 2007, n. 43969
Il cosiddetto “DASPO” – acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive – è una misura introdotta con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 (articolo 6), al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio.
Alle persone sottoposte al divieto il questore può prescrivere di comparire personalmente, una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto stesso.
Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto la legittimità dell’obbligo della doppia presentazione in caserma per la firma anche nel caso di partite giocate in trasferta.
È infatti un dato di comune conoscenza, precisa la corte, «che la “trasferta” in senso sportivo non sempre comporta spostamenti rilevanti o – addirittura – in città diverse, ben potendo realizzarsi l’ipotesi che una stessa città veda giocare in contemporanea due squadre calcistiche, delle quali una “in casa” e, l’altra, appunto, “in trasferta”… A ciò va aggiunto che, notoriamente, gli incontri “in trasferta” possono avvenire anche nel raggio di pochi chilometri: pertanto, anche in tale caso, l’obbligo della duplice presentazione ha indubbiamente una sua logica, nel senso che il soggetto – dopo aver adempiuto l’obbligo di una sola firma – potrebbe raggiungere il luogo ove si svolge la competizione sportiva in trasferta ovvero dove transitano i tifosi, per dare sfogo, anche al termine della partita, a manifestazioni di aggressività».
Cassazione penale, sez. III, 27 novembre 2007, n. 43969