Costituiscono dati personali sensibili, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto idonei a rivelare la vita sessuale dell’interessato, i dati relativi alla navigazione in internet con accesso a siti pornografici.
Il datore di lavoro può pertanto trattare tali dati senza il consenso del lavoratore solo quando il trattamento sia “indispensabile” per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ex art. 26, comma 4, lett. c), del Codice privacy.
Nella fattispecie, relativa al controllo sul pc di un dipendente a cui era stato contestato l’accesso illegittimo ad internet durante l’orario lavorativo, anche mediante la consultazione di siti pornografici, la Corte ha sancito l’illegittimità della raccolta dei dati sulla navigazione.