Non esiste un divieto assoluto per il datore di lavoro di assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso, ragionando nell’ottica della più ampia e incisiva tutela della professionalità del prestatore e in una prospettiva necessariamente dinamica, e non puramente conservativa, del patrimonio di competenze ed abilità già esistente e consolidato.
Nella fattispecie, la Corte ha sancito l’illegittimità del rifiuto opposto dal lavoratore alla nomina a messo notificatore, rifiuto concretizzatosi nell’assenza ai relativi corsi di formazione.
Cassazione civile, sez. lavoro, 13 settembre 2018, n. 22383